Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove un programma sperimentale di interventi finalizzato a incentivare le iniziative dei soggetti che intendono provvedere alla costruzione della loro prima casa, attraverso la concessione di contributi finanziari secondo le modalità indicate nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
      2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei soggetti che intendono provvedere, attraverso la partecipazione a società cooperative, alla costruzione della loro prima casa, di seguito denominato «Fondo».